Statuto nazionale Federagit

Art. 1
Composizione e sede
La Federagit ha sede in Roma, Via Nazionale n. 60.

Essa è l'Associazione di categoria, promossa e organizzata sindacalmente da Confesercenti, che opera, senza fini di lucro, in rappresentativa degli operatori del settore delle Professioni Turistiche guide turistiche, accompagnatori, interpreti), sia che esercitino l'attività in forma individuale che societaria.
Il sistema Federagit è articolato, a livello territoriale, in:
- Federagit Regionali
- Federagit Provinciali

Art.2
Scopi
La Federagit è una organizzazione autonoma, indipendente ed apartitica.
La Federagit:

  • Tutela gli interessi degli associati e le esigenze della categoria degli operatori delle Professioni Turistiche, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione é ne promuove lo sviluppo professionale, economico e sociale;
  • promuove e sostiene l'attività sindacale dei soggetti rappresentati;
  • indirizza le iniziative e le attività degli aderenti;
  • assicura, in accordo con la Confesercenti, la rappresentanza degli associati negli organismi nazionali pubblici e privati;
  • rappresenta la categoria presso la Comunità Europea e le Istituzioni Nazionali;
  • firma i contratti e gli accordi nazionali del settore, d'intesa con la Confesercenti;
  • promuove iniziative di scambi di informazioni e di attività tra addetti del settore italiano e a livello internazionale;
  • assiste la categoria delle guide turistiche nelle controversie relative ai rapporti professionali di lavoro;
  • promuove iniziative e corsi di formazione e aggiornamento;
  • sviluppa attività di integrazione nei settori del turismo, della cultura, della tutela dei beni architettonici e museali.

Al fine di attendere agli scopi suddetti, la Federagit:

  • promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati, attraverso specifici accordi con società già operanti in tali settori; può inoltre promuovere e/o costituire società per espletare tali funzioni, nonché istituire specifici organismi aventi lo scopo di patronato, formazione professionale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
  • sviluppa, tramite apposite strutture, opportune iniziative sul piano economico, tecnico-professionale e della visibilità nell'interesse degli addetti di settore e delle imprese rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale.

Art. 3

Ammissioni
Possono chiedere di aderire alla Federagit altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. 1, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Federagit. L'ammissione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli Organi dell'Associazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione dello Statuto Confesercenti.

Possono altresì stipularsi intese con Organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Federagit, di intesa con la Confesercenti Nazionale.

Art. 4
Sistema elettorale
Le elezioni per la composizione degli Organi statutariamente previsti possono svolgersi secondo i sistemi che seguono:

a) Per l'elezione del Presidente:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati:

- da almeno 3 organizzazioni regionali;
- ovvero 15 organizzazioni provinciali;
- ovvero dal 20% dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

b) la Presidenza Nazionale viene eletta dalla Assemblea con votazione palese ed è formata da almeno il 70% da operatori del settore;

c) La Giunta Nazionale e il/i Vicepresidente/i Nazionale/i sono eletti, con votazione palese, dalla Presidenza nazionale;
d) Il Direttore è nominato, con votazione palese, dalla Giunta Nazionale.

Art.5
Organi
Sono organi della Federagit:
l'Assemblea;
la Presidenza;
la Giunta;
il Presidente;

Art.6
Assemblea Nazionale

L'Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale della associazione, costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore da altri rappresentanti delle organizzazioni territoriali, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa. Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell’Assemblea Nazionale, decade automaticamente da tale carica.

L'Assemblea sostituisce per cooptazione, il membro decaduto, su indicazione dell'organizzazione di  appartenenza. L'Assemblea può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Federagit al fine di garantite alle stesse una adeguata rappresentanza.
In ogni caso I'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del 70% da operatori.

L'Assemblea:
- fissa le direttive per l'attuazione della politica associativa;
- approva le modifiche dello Statuto;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è convocata dal Presidente. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne che per quanto riguarda le modifiche allo Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove, entro 15 giorni dalla richiesta, il Presidente non abbia provveduto, la convocazione sarà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia. Le Delibere Assembleari dovranno risultare dal Libro Verbali Assemblea.

Art.7
Assemblea in sede elettiva
Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea è costituita nella sua prima riunione, in Assemblea Elettiva. La regolare costituzione dell'Assemblea in sede elettiva implica che ogni organizzazione territoriale sia rappresentata, nel suo seno, in misura proporzionale al numero del propri iscritti, al momento della convocazione dell'organo stesso.

L'Assemblea in sede elettiva:
- elegge il Presidente;
- elegge la Presidenza;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della associazione con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

Le delibere assembleari dovranno risultare dal Libro Verbali Assemblea.

Art.8
Presidenza Nazionale
La Presidenza Nazionale è il massimo organo di direzione politico sindacale e attua le linee politico sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli i indirizzi indicati dall'Assemblea.
La Presidenza è convocata dal Presidente.
Nell'ipotesi in cui 1/4 dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio di Garanzia.
La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura deI 70% dei suoi membri, da operatori.
Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro dei Verbali della Presidenza.

Art. 9
Funzioni della Presidenza
La Presidenza Nazionale:
- elegge, al suo interno, il/i Vice Presidente/i, i quali fanno parte della Giunta;
- elegge, su proposta del Presidente, gli altri membri della Giunta. Il Presidente, in tale indicazione, terrà conto di una adeguata presenza dei dirigenti delle organizzazioni territoriali;
- decide, d'intesa con la Confesercenti, lo scioglimento degli organismi delle organizzazioni territoriali e la nomina del Commissario, ratifica i provvedimenti di sua competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- decide, d'intesa con la Confesercenti, l'estromissione delle associazioni territoriali dall’Associazione, ratifica i provvedimenti di sua competenza assunti in via d'urgenza dalla Giunta;
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte dalla Presidenza;
- Può revocare il Presidente, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi.

Art. 10
Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento dell'Associazione.
È composta dal Presidente, dal Direttore, dal/i Vice Presidente/i e da altri membri. La Giunta è convocata dal Presidente.
La Giunta decide a maggioranza semplice dei presenti.
Le delibere della Giunta Nazionale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro dei Verbali della Giunta Nazionale.

Art. 11
Funzioni della Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale:
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore;
- approva le deleghe da attribuire ai Vice Presidenti;
- nomina e revoca, d'intesa con la Confesercenti, i rappresentanti della Associazione negli Enti a carattere Nazionale e Internazionale;
- definisce la struttura operativa dell'Associazione;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Nazionale;
- coordina e verifica le attività delle Associazioni Territoriali;
- controlla la regolarità di gestione delle Organizzazioni Territoriali;
- dispone, in via di urgenza, d'intesa con la Confesercenti, il commissariamento o l'estromissione delle organizzazioni territoriali. Il provvedimento deve essere ratificato dalla Presidenza nella prima riunione utile successiva al commissariamento;
- esercita altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza.

Art.12
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Federagit e la rappresenta in ogni giudizio e/ o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea, la Presidenza e la Giunta.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, ai Vice Presidenti o a un membro della Presidenza o della Giunta.
Spettano al Presidente o ad un suo delegato i poteri inerenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 13
Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente svolgendone le funzioni in caso di assenza o impedimento ed esercita, negli stessi casi, la legale rappresentanza della associazione nazionale.
II Vice Presidente può, inoltre, ricevere deleghe dal Presidente su ambiti particolari di attività.

Art. 14
Direttore
Il Direttore coadiuva il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività dell'Associazione. È responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l'attività della stessa.
Propone alla Giunta l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura associativa.

Art. 15
Quote
Gli operatori del settore sono tenuti a versare la quota o contributo previsto dallo Statuto nazionale Confesercenti.
L'entità del contributo o quota associativa è determinata annualmente dalla Confesercenti.

Art. 16
Patrimonio
Il fondo della Federagit è costituito dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Art. 18
Doveri dell'Associato
L'Associato deve:
- partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine dell'Associazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari della Confesercenti.

Art. 19
Perdita della qualità di Associato
La qualità di associato cessa:
- per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
b) per cessazione dell'attività;
c) per espulsione;
d) per incompatibilità;
e) per morosità, in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall'Associazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

Art.20
Disposizioni disciplinari
L'associato che venga meno ai propri doveri verso l'Associazione incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
a) biasimo scritto;
b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
d) espulsione dalla organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento.

A tal fine, precise norme procedurali sono dettate dal regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale della Confesercenti.

Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dalla Giunta

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia.

In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il periodo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Art.21
Trasparenza
I rappresentanti delle associazioni territoriali hanno facoltà di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione.

Art.22

Tutela del nome

Nel caso in cui il nome Federagit venga utilizzato da organizzazioni estranee, la Federagit Nazionale, d'intesa con la Confesercenti, deve intraprendere le necessarie azioni per la tutela del nome.

Il nome Confesercenti è di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale, e può essere utilizzato da Federagit secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art.23

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto Nazionale della Confesercenti.

Art.24

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore in data 28 novembre 2008.

E'abrogato il precedente statuto della Federagit.