NO ALLA GUIDA NAZIONALE

CONFESERCENTI – FEDERAGIT – GUIDE TURISTICHE
Motivi per cui le guide turistiche continuano a protestare (28-3-15):

- perché il Decreto Ministeriale in via di approvazione, per la fase transitoria (art. 8, comma 1) che potrebbe durare due o tre anni, permette a tutte le guide europee di esercitare anche nei siti riservati alle guide specializzate, facendo diventare l'Italia dei Beni Culturali "terra di nessuno" : questo comma deve essere eliminato;
- perché negli elenchi regionali dei siti riservati alle guide abilitate, sono escluse le piazze storiche e gli esterni, facendo perdere alle guide abilitate in Italia più della metà del lavoro nell' illustrazione delle città d'arte; perché i pareri espressi dalle Associazioni di Categoria non sono stati presi in considerazione.

Le guide turistiche abilitate chiedono :
- che le guide già abilitate siano riconosciute come guide "specializzate" per i siti che si trovano nell'ambito di abilitazione già conseguita;
- che il Governo contrasti le indebite pressioni delle grandi multinazionali del turismo che vogliono la de-regolamentazione delle visite guidate, privando l’Italia di uno dei suoi beni più preziosi, privandola dei relativi introiti, versamenti fiscali e contributi previdenziali;
- che il Governo resista alle pressioni dei Tour Operator stranieri in materia di “prestazioni temporanee” delle guide europee, effettuate senza verifica delle competenze, affinché non diventino continuative e si controllino gli abusi ;
- che il Dipartimento delle Politiche Europee del Governo riconsideri le interpretazioni del diritto europeo (in contrasto con quelle date dal Parlamento) che fanno ricadere le guide sotto la Direttiva "Servizi" anziché sotto la Direttiva "Professioni" ;
- La nostra battaglia è per la corretta illustrazione del Patrimonio Culturale italiano,
per la difesa dell'occupazione qualificata delle guide abilitate in Italia
e per interpretazioni del diritto europeo che non danneggino gli interessi dell'Italia.



18-3-15 - Osservazioni sul Decreto Ministerale in via di approvazione riguardante i requisiti necessari per esercitare la professione di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.

1) Le guide turistiche protestano soprattutto per l’art. 8 sulle norme transitorie, comma 1 : Fino all’esito dei nuovi esami, tutte le guide turistiche possono esercitare la propria professione nei siti riservati alle guide specializzate.

Per “tutte le guide turistiche” si intende tutte le guide turistiche europee. Le Regioni impiegheranno due o tre anni a ri-certificare le competenze delle guide. Siamo contrarissimi a tale norma che fa perdere il lavoro alle guide specializzate.

Tale norma (art. 8, comma 1) deve essere eliminata, oppure essere modificata nel modo seguente:

“Fino allo svolgimento degli esami, possono esercitare la professione di guida turistica nei siti specialistici solo le guide abilitate per il territorio provinciale o regionale corrispondente all’abilitazione conseguita”.

Se tale norma gravissima rimane, le guide continueranno a protestare e saranno costrette a fare ricorso.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13-12-1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche) considera che le “guide specializzate” (di cui parla la Sentenza Europea del 1991) sono le guide “abilitate” e ciò non era stato contestato dall’ UE.

2) Le mobilitazioni delle guide vogliono portare l’attenzione sul fatto che le prestazioni temporanee delle guide europee, nei fatti, stanno diventando sempre più continuative.

Guide europee (ammesso che siano guide) prive di competenza accertata e pagate con compensi bassissimi, si sostituiscono alle guide professionali. Non si tratta solo di “guide” con gruppi della propria nazionalità in provenienza da un Paese dell’Unione. Sempre più spesso ragazzi domiciliati in Italia intercettano il grande turismo internazionale e, esibendo cartellini (spesso auto-prodotti) di “guide europee”, lavorano al posto delle guide qualificate, con gruppi di turisti stranieri parlanti inglese, tedesco, ecc.

Non c’è, con gli altri paesi europei, uno scambio alla pari. Dei 28 paesi dell’Unione, l’Italia è quello che presenta il maggior numero di Beni Culturali. Si sta verificando un’invasione di proporzioni gigantesche.

Nel Comunicato del MiBACT del 12-3-15 è scritto: “in base alle regole europee come gli stranieri possono venire a esercitare la professione in Italia, così gli italiani possono esercitare la loro professione all'estero”.

La qualificazione professionale che abbiamo conseguito in anni di studio non è utilizzabile se andiamo in altri paesi europei. Il territorio non è solo il luogo dove lavoriamo; la conoscenza del territorio è il contenuto della nostra competenza specifica.

Non si tiene conto del fatto che, se si accompagna un gruppo all’estero, non si stanno svolgendo le mansioni della guida che, per definizione, è stanziale e specializzata su un patrimonio limitato, ma si stanno svolgendo le mansioni dell’accompagnatore che è una figura viaggiante, senza limiti territoriali. Tale confusione è voluta dai Tour Operator stranieri che vogliono far effettuare tutte le visite guidate ai capo-gruppo stranieri.

Con l’entità del patrimonio culturale italiano, non si può dire alle guide abilitate in Italia di emigrare.

La Commissione Europea (nella Relazione al Consiglio e al Parlamento Europeo) ha scritto: “La Commissione ha potuto constatare che all’origine dei problemi di libera circolazione vi è, il più delle volte, la confusione tra due professioni diverse ma complementari: le guide turistiche e gli accompagnatori. Questo profilo (degli Accompagnatori) non deve essere confuso con quello della Guida. La volontà di certe Associazioni di avere accesso ad una professione diversa rappresenta una questione che, evidentemente, va oltre le garanzie previste dall’attuale ordinamento comunitario in vigore” (Bruxelles, 3-2-2000 COM 2000-17, § 273, 275, 281).

Se il Governo non contrasta le continue pressioni per far diventare continuativa la prestazione temporanea, le guide abilitate in Italia perdono il loro lavoro e lo Stato perde i relativi contributi fiscali e previdenziali.

3) Elenchi dei siti specialistici. Le guide protestano per la decisione di escludere gli spazi esterni dall’elenco dei siti. Tale esclusione fa perdere alle guide abilitate più della metà del lavoro, che consiste in larga misura in passeggiate nei centri storici delle città d'arte.

La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26-2-1991 (Causa C-180/89) stabilisce che: "i musei e i monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata". Non parla di interni o esterni. Si tratta pertanto di interpretazioni del diritto europeo che corrispondono agli interessi dei grandi Tour Operator stranieri.

4) Le guide protestano contro le interpretazioni del diritto europeo che vengono dal Dipartimento delle Politiche Europee e che danneggiano gravemente gli interessi italiani.

Gli Uffici Giuridici del Parlamento hanno dato pareri in netto contrasto con quelli che arrivano dal Dipartimento Politiche Europee.

Il 17-4-14 la Commissione X della Camera dei Deputati (Attività Produttive, Commercio e Turismo) approvava all’unanimità la Risoluzione 8-00052 “Revisione organica della disciplina relativa all’esercizio della professione di guida turistica” che impegnava il Governo:

“a intervenire, nelle opportune sedi comunitarie, per tutelare la professionalità della figura di guida turistica sia facendo rispettare il principio di sussidiarietà, in base al quale devono restare inalterate le caratteristiche essenziali della professione richieste dalle leggi nazionali, sia attivandosi per ottenere la corretta applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva «professioni» al posto di quelle legate alla direttiva «servizi»;

a procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all’esercizio della professione di guida turistica, in linea con la tipologia e le caratteristiche della professione e che tuteli la diffusione e la conoscenza del nostro patrimonio culturale, interesse generale dello Stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia europea e altri interessi riconosciuti dalla stessa quali la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei lavoratori, la prevenzione della concorrenza sleale, la tutela dei valori sociali e culturali;

ad assumere iniziative normative immediate per sospendere, in attesa di una nuova disciplina normativa della materia, l’efficacia dell’articolo 3 della legge europea n. 97 del 2013, permettendo l’applicazione della previgente legislazione statale e regionale”.

Sarebbe stato più logico sospendere la validità dell’art. 3 e avviare la legge di riordino della professione di guida, prima di approvare il Decreto sui requisiti per effettuare visite guidate nei siti specialistici.

Le guide turistiche protestano per il fatto che il Governo non abbia mantenuto gli impegni presi approvando, oltre che numerosi OdG, la risoluzione citata.

Le guide protestano perché si continua a far ricadere le guide sotto la Direttiva Servizi (2006/123/CE), anziché sotto la Direttiva Professioni (2005/36/CE) .

Che quella di guida sia una "professione" lo ha dichiarato più volte la Corte Costituzionale con varie Sentenze (per es. la n° 222 / 2008).

La Direttiva Professioni (2005/36/CE) da anni viene applicata in Italia per quanto riguarda la libera circolazione delle guide : a) per il diritto di stabilimento e b) per la prestazione temporanea.

La stessa Direttiva Servizi 2006/123/CE stabilisce che, per le professioni, la Direttiva Professioni 2005/36/CE è prevalente (art. 3 comma 1). Nel Considerando n° 31 della Direttiva 2006/123/CE, è chiaramente affermato che la Direttiva 2006/123/CE riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali (riguarda: assicurazione, attività multidisciplinari, semplificazione amministrativa) e, per quanto concerne la libera prestazione di servizi, quanto stabilito nella Direttiva 2005/36/CE resta impregiudicato.

Nel Considerando n° 33 della Direttiva (2006/123/CE), è scritto che la Direttiva riguarda anche le guide turistiche. L’Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT) allora ha posto il quesito alla Commissione Europea e questa, tramite la Direzione Generale del Mercato Interno (DG IMCO) ha inviato una risposta scritta (28-2-07 0823 MARKT/E/1/MTF/sam D (2007) 2597) in cui ribadisce quanto è scritto nel Considerando n° 31 sopra citato.

5) Norma transitoria (art.8) riguardante le guide già abilitate.

In futuro non ci saranno più abilitazioni provinciali, ma abilitazioni specialistiche per i siti inclusi nella Regione. La situazione è più complessa nelle Regioni dove l’abilitazione è provinciale, rispetto alle Regioni dove l’abilitazione è già regionale.

Le Regioni dovranno attenersi a quello che è scritto nel D.M. art. 8.
Per le altre Province le guide non possiedono né titoli, né esperienza.

L’opzione per titoli non dovrebbe contenere uno sbarramento a 50 punti per l’esperienza conseguita, perché chi ha conseguito l’abilitazione da poco, non ha ancora accumulato esperienza e perde l’abilitazione. E' più giusto un totale di 100 punti da sommare tra titoli, formazione ed esperienza.

Federagit lamenta che non sia stata accettata la proposta di norma transitoria per le guide in possesso di abilitazione provinciale che permetta :

a) di estendere l’abilitazione ai siti riservati delle altre province, mediante accertamento delle competenze;

b) di non estender l'abilitazione.

(Tale criterio era già stato adottato per esempio nella Legge della Regione Sicilia sulle professioni turistiche n° 8 del 3-5-2004).

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